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Statuto

Art. 1
È costituita in Treviso l'Associazione "Trevisani nel Mondo". L'Associazione è apartitica e di ispirazione cristiana. Persegue fini di promozione umana integrale della persona, e non ha scopo di lucro. Possono aderirvi tutti coloro che si identificano nei valori che la ispirano e nell'azione che svolge. Essa dura a tempo indeterminato.
FINALITA’
 Art. 2
L'Associazione si propone di operare a favore dei Trevisani di tutta la Provincia resi­denti all'estero o in altre Regioni d'Italia; di quelli che intendono emigrare o rimpatriare; e a favore degli immigrati. Per cui essa si propone in particolare:
1) il collegamento tra Trevisani e le loro famiglie: a tale scopo ne favorirà i più assidui e costanti contatti mediante visite, viaggi e incontri, stampa di periodici ed altre pubblica­zioni; registrazioni di cortometraggi; trasmissioni radiotelevisive, ed ogni altra attività ritenuta idonea;
2) l'analisi dei problemi delle migrazioni specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona e della famiglia dell'emigrato, di chi rimpatria e dell’immigrato;
3) le attività che investono il campo formativo, culturale e informativo di coloro che intendono espatriare, dei residenti all'estero o in altre Regioni d'Italia, degli immigrati dei rimpatriati, dei loro familiari allorché necessità, esigenze e particolari situazioni lo richiedano;
4) il censimento dei Trevisani sparsi nel Mondo, dei rimpatriati e degli immigrati;
5) di raccogliere la documentazione del lavoro, della attività e di eventuali organi di stampa dei Trevisani all'estero;
­6) la costituzione in provincia, nel territorio nazionale e all'estero di associazioni locali denominate "Sezioni", nonché la costituzione, nell’ambito dell’Associazione, in provin­cia, di un comitato Giovani. Favorisce la costituzione in Provincia di Associazioni di immigrati che aderiscono all’A.T.M.. Le "Sezioni" avranno un loro Regolamento o Statuto autonomo, nel rispetto dei principi informativi del presente statuto. Detto Regolamento o Statuto dovrà essere sottoposto e approvato dal Direttivo Centrale;
7) l'Associazione si propone di avvalersi di strumenti adeguati ai fini economici che si prefigge di raggiungere. Potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di­ persone, di altri organismi e collaborare con gli Uffici e Istituti comunque interessati al fenomeno migratorio;
8) di promuovere attività ed iniziative di aggiornamento e formazione del personale delle scuole di ogni ordine e grado, docenti, non docenti e alunni sia per una migliore conoscenza delle problematiche dei flussi migratori nel loro svolgersi e nella realtà attuale, sia per favorire un corretto inserimento ed integrazione dei figli degli ex emigrati e degli immigrati.
Art. 3
I soci dell’Associazione si distinguono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione e come tali sono elenca­ti nell'atto costitutivo. Sono soci ordinari, quanti, tra Enti Pubblici e Privati, Comuni, Associazioni, persone fisiche e giuridiche, vi aderiscono pagando una quota annuale, nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell’Associazione. Detti soci hanno diritto al Periodico dell’Associazione, alla tessera e a partecipare come membri delle Associazioni locali, in Italia e all’estero, ai sensi dell’Art. 2 del presente statuto. Partecipano pure o personal­mente o per mezzo dei loro Delegati ai sensi dell’Art. 6, all’Assemblea annuale dell’Asso­ciazione, con diritto di voto, personalmente i soci fondatori o quanti altri sono iscritti alla Sede Centrale, e per mezzo dei loro delegati gli iscritti alle Sezioni locali. Sono soci familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, cioè abbo­nato al giornale "Trevisani nel Mondo", che pagano la quota ridotta, senza diritto del giornale ma con diritto di voto. Sono soci simpatizzanti quelli provenienti da altre province. Le quote sociali saranno fissate dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi, e non rivalutabili. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: essere ex emigrati, emigrati residenti all'estero o simpatizzanti, assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici, assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sociale e civile in genere, reale condivisione dello scopo sociale. La validità della qualifica di socio è subordinata al consenso da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile. L'adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all’Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell’Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
MEZZI FINANZIARI
Art. 4
L'Associazione provvede al proprio finanziamento con i seguenti mezzi:
a) con le quote sociali;
b) con gli eventuali ricavi netti derivanti dalle cessioni delle pubblicazioni, edite dall’As­sociazione;
c) con i contributi ordinari e straordinari sotto qualsiasi forma versati da chi intenda con­correre al miglior funzionamento e potenziamento dell’Associazione;
d) con i frutti del patrimonio che l'ente potrà gradualmente costituire;
e) con le donazioni, i lasciti, e le elargizioni che venissero fatte all’Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 5
Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 6
L'Assemblea è composta da tutti i soci di cui all’Art. 3. Possono esercitare l'elettorato attivo e passivo coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi per l'elettorato attivo e 12 mesi per l'elettorato passivo.
Art. 7
All' Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) il giudizio sulla relazione dell'attività svolta dall’Associazione e sulle proposte di pro­gramma per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché l'adozione dei relativi provvedimenti;
c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
Art. 8
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l’anno per esprimere il giu­dizio sull'attività svolta e sulle proposte di programma dell’Associazione e per l'appro­vazione del Bilancio. Ogni tre anni provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri secondo le modalità del rego­lamento dell’Associazione, che ne stabilisce eventuali incompatibilità.
Art. 9
L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria, quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
Art. 10
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso da inviarsi a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.
Art. 11
Per la validità delle Assemblee è necessaria in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, comprese le deleghe. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell’Assemblea verbalizzate, saranno sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, nominati di volta in volta.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti, ai sensi dell'art. 8 e dai fonda­tori. Vi fà parte di diritto il Consulente Ecclesiastico provinciale dell’Associazione di nomina vescovile, al fine di assicurare l'ispirazione cristiana dell’Associazione per favo­rire un più facile coordinamento delle sue attività con l'azione pastorale delle Diocesi. Vi fanno parte di diritto i Direttori Diocesani Migrantes. Partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo il Segretario dell’Asso­ciazione e il direttore dell'organo di stampa, qualora quest'ultimo non fosse membro ai sensi del IO comma. Le cariche sociali sono onorifiche, salvo rifusione delle spese vive, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo:
a) eleggere il Presidente, o i Vice-Presidenti. L'amministratore e i due o più membri della giunta esecutiva;
b) approvare i bilanci dell’Associazione, conto consuntivo e situazione patrimoniale;
c) curare il conseguimento dei fini statutari, in attuazione del programma approvato dall’Assemblea;
d) decidere sull'ammissione dei soci, sulla loro espulsione o interdizione temporanea o perpetua dalle cariche sociali dell’Associazione, sentito il parere del Collegio dei Probi­viri;
e) provvedere alla ratifica dell’assunzione o al licenziamento del personale dipendente dell’Associazione. È data facoltà al Consiglio Direttivo di integrare la propria composi­zione con la nomina di un massimo di 5 membri, aventi solo voto consultivo, scelti tra i soci che ne abbiano potenziato l'attività, oppure tra i cittadini benemeriti nel campo dell’assistenza agli emigrati o che posseggano particolare competenza in materia di emigra­zione, tra i quali i rappresentanti della Provincia, dell’AN.C.I., della Camera di Com­mercIO;
f) il Consiglio Direttivo decide in merito al riconoscimento di nuove Sezioni e all'aggre­gazione di gruppi o Associazioni che chiedono formalmente di aderire all'Associazione "Trevisani nel Mondo". Non può essere eletto a componente del Direttivo della Sede Centrale o delle Sezioni chi facesse già parte di un medesimo organismo di altra Associazione operante nel setto­re delle migrazioni e con analoghe finalità. A meno che non si tratti di un comitato (o Direttivo) inter-associativo a livello nazionale tipo C.C.AT.M. o C.AY.E.S..
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 4 volte l’anno dal Presidente o su propo­sta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti presenti. Per decisioni quali, ad esempio, approvazione dei bilanci, espulsioni dei soci o interdizione dagli inca­richi associativi, si richiede la maggioranza di 2/3 dei voti degli aventi diritto.
Art. 14
I componenti del Consiglio Direttivo che si assentano senza giustificato motivo a numero tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e saranno sostituiti dai soci secondo l'ordine di elezione.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 15
La Giunta esecutiva è composta di almeno cinque membri eletti dal Consiglio Diret­tivo, dai soci fondatori in carica e in attività e dal Consulente Ecclesiastico dell’Associa­zione, tra i quali sono compresi il Presidente o il vice-presidente e l'amministratore. Compiti della Giunta esecutiva sono:
a) attua le decisioni prese dal Consiglio Direttivo;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
c) assumere e/o licenziare il personale dell’Associazione, previa ratifica del Consiglio Direttivo;
d) è responsabile della tenuta dei libri contabili secondo le norme di legge;
e) attua e sviluppa i rapporti con le Sezioni all'estero e in Provincia;
f) cura i rapporti con le Istituzioni, le forze sociali, gli Enti;
g) promuove e sostiene l'attività di stampa in particolare del proprio giornale.
IL PRESIDENTE
Art. 16
Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione. In caso di assenza le funzioni sono esercitate dal vice-presidente anziano.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti. I Revisori dei Conti possono essere non soci. Essi durano in carica tre anni e compiono collegialmente l'esame del rendiconto con­suntivo, dandone relazione all'Assemblea. Il Collegio dei revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 18
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti.
Art. 19
Qualora, nel corso del triennio, venga a mancare per morte o per dimissioni un qua­lunque componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, la surrogazione viene effettuata in base all'ordine di graduatoria dei non eletti. Le persone elette ad una carica nel corso del triennio scadono insieme alle altre nominate all'inizio del medesimo.
Art. 20
Il Segretario prende parte alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva con voto consultivo; redige i verbali del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, firma unitamente al Presidente tutti gli atti amministrativi dell’Associazione. Le mansioni di specifica competenza del Segretario sono definite dalla Giunta Esecu­tiva.
Art. 21L'esercizio sociale dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio la Giunta Esecutiva predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed il relativo rendiconto, che vengono sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo per l'approvazione. All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'asso­ciazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 22

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analo­ghe, ovvero a fini di pubblica utilità fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23
L'Associazione Trevisani nel Mondo elegge a suo Patrono San Pio X.
Art. 24
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alla legge speciale in materia.

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Associazione Trevisani nel Mondo - Via Garbizza, 9 - 31100 Treviso 
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